Società a responsabilità limitata unipersonale
E’ prevista dal codice civile la possibilità di costituire una società per atto unilaterale, stabilendo, salvo eccezioni, la responsabilità limitata del socio unico sia esso persona fisica o giuridica: le cosiddette società unipersonali. Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, la Srl unipersonale è soggetta alle stesse regole previste per la Srl pluripersonale.
Il D.Lgs. 88/1993 ha introdotto nel codice civile la possibilità di costituire una società a responsabilità per atto unilaterale, stabilendo, salvo eccezioni, la responsabilità limitata del socio unico sia esso persona fisica o giuridica: le cosiddette società unipersonali. Fino ad allora il nostro ordinamento aveva vietato, sanzionandola con la nullità, la costituzione di qualsiasi tipo di società da parte di un unico soggetto. Sul piano normativo sono stati modificati gli articoli del codice civile che facevano riferimento solo alla pluralità dei soci adattandoli di conseguenza; così ad esempio all’articolo 2463, cod. civ. (costituzione) è stata aggiunta la possibilità che la costituzione avvenga per atto unilaterale. Non esiste, pertanto un unico articolo che ne regolamenta gli aspetti, ma le peculiarità della disciplina si evincono dai singoli articoli modificati. Di fatto, salvo che per alcune specifiche disposizioni, che andremo ad analizzare in seguito, la Srl unipersonale è soggetta alle stesse regole previste per la Srl pluripersonale. Come vedremo la unipersonalità può avvenire sia in modo originario, società costituita da un unico socio, sia in modo successivo, mediante concentrazione in un unico socio di tutte le quote. L’ammissibilità della costituzione o successiva esistenza di una Srl con un unico socio ha cancellato in via definitiva un principio “storico” della nostra disciplina societaria, quale la necessaria pluralità dei soci. Pur trattandosi di capitale nelle mani di un unico socio non viene comunque meno la responsabilità limitata di quest’ultimo salvo speciali ipotesi. Naturalmente, anche l’intero funzionamento degli organi sociali è caratterizzato dalla esistenza di un unico socio che ne influenza la particolare disciplina. È doveroso premettere che si considera unico socio, innanzitutto e ovviamente, il soggetto intestatario di tutte le quote in ragione della proprietà o di un diritto di pegno o usufrutto. Se la partecipazione è gravata da usufrutto o pegno, l’unico socio è l’usufruttuario o il creditore pignoratizio, salvo diverse convenzioni che attribuiscano il voto al nudo proprietario che, in tal caso, resta l’unico socio.
Non è applicabile invece la disciplina delle società unipersonali in presenza di partecipazione quasi totalitaria (ad esempio 98% o 99%). È invece ammessa l’applicazione della disciplina dettata per le società a socio unico quando l’intestazione sia stata simulata o effettuata al solo scopo di eludere la disciplina in oggetto. Secondo la massima I.M.1 del Comitato triveneto dei notai la normativa relativa alle società unipersonali troverebbe applicazione anche nel caso in cui la partecipazione rappresentante l’intero capitale appartenga a più soggetti in un’unica proprietà indivisa (ad esempio, per subentro degli eredi del socio defunto). L’unica particolarità è data dal fatto che con la qualifica di “socio unico” dovranno essere iscritti tutti i coeredi.
Costituzione della società
La possibilità di costituire società con atto unilaterale, cioè con un atto nel quale la dichiarazione di volontà proviene da un unico centro di interessi, trova legittimazione nell’articolo 1324, cod. civ. che riguarda la disciplina degli atti unilaterali, il quale prevede che “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, per quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”. Il successivo articolo 2463, cod. civ., disciplina la costituzione e al primo comma recita “La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”
legittimando l’esistenza di un unico socio. Come per gli altri tipi di società la costituzione di una Srl unipersonale può avvenire mediante conferimenti in denaro o conferimenti in natura. Infatti, a
seguito dell’introduzione delle società unipersonali, l’articolo 2464, cod. civ., che regola i conferimenti, non ha subito alcuna modifica al riguardo. Pertanto, possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Anche se la norma non prevede espressamente nessuna specificità, è controversa la questione relativa alla costituzione di una Srl unipersonale mediante conferimento d’opera. In questo caso il problema sorge sul fatto se il conferimento si consideri totalmente liberato al momento della costituzione e quindi ammesso, o se si debba attendere, per considerarlo liberato, l’opera ultimata. I sostenitori di quest’ultima ipotesi considerano il socio illimitatamente responsabile fino al termine del compimento dell’opera. Peculiare è, invece, la modalità di conferimento in denaro. In tal caso, a norma del comma quattro del predetto articolo, il conferimento deve avvenire obbligatoriamente per l’intero ammontare nelle mani degli amministratori. In assenza dell’integrale versamento il notaio non potrà procedere alla costituzione della società. Non è quindi ammesso il versamento del 25% del capitale sottoscritto come avviene per le società pluripersonali. Anche nel caso di società unipersonale il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fidejussione per l’importo corrispondente. Nell’ipotesi in cui venga meno la pluralità dei soci e il capitale non sia stato interamente versato al momento della costituzione, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati, a norma del comma 7 dell’articolo 2464, cod. civ., nei 90 giorni dal momento in cui tale circostanza si sia determinata. Il mancato rispetto di questa disposizione produce conseguenze sulla portata della responsabilità del socio unico. Una delle ipotesi di costituzione di società con atto unilaterale è rappresentata dal conferimento di un’azienda di un’impresa individuale in una Srl. Questo può portare dei vantaggi in tema di responsabilità all’imprenditore individuale che prima del conferimento ha una responsabilità illimitata per le obbligazioni derivanti dall’attività di imprenditoriale, mentre per le obbligazioni successive al conferimento risponde, in via generale, limitatamente al capitale conferito non perdendo comunque il controllo dell’impresa. Pur cambiando la titolarità dell’azienda, diventata di proprietà della Srl costituenda, ai debiti conferiti e facenti parte dell’azienda si applica la disciplina dell’articolo 2560, cod. civ. in materia di cessione di azienda. Pertanto, il conferente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda conferita anteriori al conferimento se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. In difetto di assenso da parte dei creditori, quindi, il conferente (nel caso specifico l’imprenditore individuale divenuto poi unico socio) risponderà con il proprio patrimonio per i debiti dell’azienda conferita. Di tali debiti risponderà inoltre la Srl unipersonale, qualora gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori (articolo 2560, comma 2, cod. civ.). La costituzione di una società unipersonale può avvenire anche a seguito di una trasformazione di altro tipo di società per esempio, la Snc in Srl può essere deliberata al fine di evitare lo scioglimento della società previsto dall’articolo 2272, cod. civ., quando tutte le quote sociali si sono riunite in un’unica mano per un periodo superiore a 6 mesi. In questa ipotesi la trasformazione in Srl unipersonale consente, da un lato di limitare la responsabilità del socio unico e, dall’altro, di proseguire l’attività economica del socio superstite che non intende ricostituire la pluralità dei soci.
Aumento di capitale
In base all’articolo 2481-bis, comma 5, cod. civ., analogamente a quanto accade in sede di costituzione, anche nell’ipotesi di aumento di capitale sociale sottoscritto dall’unico socio è necessario che, all’atto della sottoscrizione, si provveda all’integrale versamento dei conferimenti e non solo del 25% come invece possibile nelle società pluripersonali. In mancanza l’aumento di capitale è comunque valido ma comporta conseguenze sulla portata della responsabilità del socio unico.
Adempimenti pubblicitari
Una particolare pubblicità è prevista per le società unipersonali. Il comma 4 dell’articolo 2470, cod. civ. dispone che quando l’intera partecipazione risulta appartenere a una sola persona o quando muta la persona del socio unico, gli amministratori devono provvedere a depositare per l’iscrizione nel Registro Imprese una dichiarazione contenente le seguenti informazioni relative all’unico socio:
– cognome e nome o denominazione;
– data e luogo di nascita o Stato di costituzione;
– domicilio o sede e cittadinanza.
Anche quando si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita comunicazione per l’iscrizione nel Registro Imprese. A tale pubblicità può provvedere anche colui che cessa di essere unico socio. Tutte le suddette dichiarazioni devono essere depositate entro 30 giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale. Considerato che non è detto che gli amministratori vengano a conoscenza della variazione della compagine sociale, in quanto non necessariamente l’unico socio è anche amministratore, sarebbe opportuno prevedere nello statuto una clausola che imponga all’unico socio o a colui che cessa di essere tale, di comunicare alla società le variazioni che lo riguardano e le sue generalità al fine di agevolare gli amministratori nell’attività sopra indicata. Altra pubblicità obbligatoria, oltre a quella sopra descritta, si estrinseca nell’obbligo di indicare in ogni atto o documento a valore “esterno”, l’unicità della compagine sociale. Andrà quindi fatta menzione dell’unipersonalità nella intestazione delle fatture, nella corrispondenza commerciale e comunque ogni volta si usi la denominazione della società senza che sia necessario indicare il nome del socio. In mancanza di quest’ultima pubblicità gli amministratori sono soggetti a una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di 51,65 e un massimo di 516,46 euro. Detta pubblicità deriva dalle peculiarità di funzionamento delle società unipersonali che possono, in taluni casi, essere meno garantiste nei confronti dei terzi creditori, rispetto alle società pluripersonali. Pertanto, i soggetti terzi devono essere messi a conoscenza che intrattengono rapporti con questo tipo di società.
Assemblea dei soci
Nulla è disposto, nello specifico, in merito al funzionamento dell’assemblea dei soci nelle Srl con un unico socio, ragion per cui trova applicazione la generale disciplina delle Srl, coi necessari adattamenti imposti dalla situazione. Si è discusso in passato se l’unicità della partecipazione vanificasse l’assemblea e in questa ipotesi che non avesse senso parlare di procedimento dell’assemblea formale. È sicuramente innegabile che, in presenza di un unico socio, il dibattito assembleare possa risultare svuotato e che alcune norme, quali quelle preordinate alla tutela dei soci di minoranza, non possano trovare sostanziale applicazione, ma è altrettanto vero che esiste sempre una vera e propria deliberazione del socio unico. La delibera dell’assemblea della società unipersonale non è più un atto collegiale, bensì un atto unilaterale, proveniente da un’unica manifestazione di volontà. L’assemblea non è poi costituita dai soli soci, ma anche dagli amministratori e dai sindaci, che insieme agli obblighi di formalizzazione del verbale, svolgono una funzione di garanzia dei terzi e in particolare dei creditori sociali. Il metodo assembleare rimane quindi la forma necessaria di manifestazione di volontà dell’unico socio, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria. È, inoltre, strumento di controllo del rispetto delle norme di legge (ad esempio di quelle poste a tutela dei terzi, o di quelle relative alla gestione e alla conservazione del capitale sociale), o di statuto (ad esempio per l’autorizzazione al compimento di determinate operazioni). La convocazione avviene secondo le normali regole e può essere richiesta anche dal socio unico. Infatti, se tale diritto spetta alla minoranza, non può non spettare anche al socio unico in quanto portatore anch’esso del ventesimo o del decimo di capitale richiesto dalla norma. I quorum deliberativi nel caso specifico non trovano di fatto concreta applicazione, ma è consigliabile inserirli nello statuto anche in sede di costituzione con socio unico per evitare di doverli disciplinare con una modifica statutaria nel caso di costituzione di pluralità dei soci. L’articolo 2371, cod. civ., relativo alla presidenza dell’assemblea e al segretario, risulta anch’esso applicabile in presenza di un unico socio. Particolare è la situazione in cui il socio unico sia anche amministratore unico. In tal caso, se pur dall’articolo citato non parrebbe possibile, è da ritenere legittima una norma statutaria che riconosca al socio unico e amministratore unico, in assenza del collegio sindacale, la possibilità di fungere da segretario oltre che da presidente. Infatti la duplicità delle figure ha la finalità di tutelate le dichiarazioni della minoranza, degli amministratori e dei sindaci, tutte figure che nella fattispecie sono assenti o riunite nella persona del socio unico, da qui il venir meno dell’esigenza di tutelare. In questo specifico caso la verbalizzazione dell’assemblea darà luogo a qualche difficoltà terminologica, presentando caratteristiche peculiari. In ogni caso, qualora il socio unico rivesta la carica di amministratore unico è tenuto a rispettare sia le norme previste per l’organo assembleare sia quelle per l’organo amministrativo, verbalizzando puntualmente le proprie deliberazioni sia nel libro delle decisioni dei soci, sia nel libro delle decisioni degli amministratori, in modo da rilevare prontamente situazioni di possibile conflitto di interesse. Nella ipotesi in questione (socio unico e amministratore) è ovvio che la procedura di convocazione dell’assemblea viene completamente svuotata e che non si possa mai parlare di assemblea andata deserta. La disciplina dell’impugnazione delle delibere assembleari prevista per le Srl, viene applicata anche alle società unipersonali; ovviamente spetterà all’amministratore o al collegio sindacale, e legittimato a proporla sarà il solo collegio sindacale, ove esistente, quando il socio unico riveste anche la carica di amministratore unico. Potrebbe sembrare che nelle società unipersonali non sia mai necessario ricorrere all’impugnazione delle delibere perché le stesse non possono essere prese contro gli interessi dei soci o della società, ma esiste comunque sempre la possibilità che gli interessi della società non coincidano con quelli del socio anche se unico. Infatti la disciplina del conflitto di interessi è statuita nell’interesse della società e quindi anche dei creditori sociali e, degli interessi di questi ultimi, gli amministratori o i sindaci devono essere garanti anche attraverso la possibilità di impugnare le delibere assembleari. È evidente che quando il socio unico è anche amministratore unico della società, in assenza del collegio sindacale, la disciplina dell’invalidità delle delibere assembleari, di cui all’articolo 2479-ter, cod. civ., è completamente svuotata; ma la delibera deve comunque risultare dal verbale assemblee per verificare in futuro se presa in conflitto di interessi e se capace di arrecare danno alla società. Questo situazione è uno dei motivi a cui si faceva riferimento, per spiegare la necessità della particole pubblicità per questi tipi di società.
Amministrazione
In tema di governance, l’amministrazione di una Srl unipersonale è pressoché simile a quella di una società pluripersonale, in quanto può prevedere gli stessi sistemi di amministrazione (amministratore unico o CdA). Un caso particolare, spesso il più diffuso, è quello in cui il socio unico sia anche amministratore unico. In questo caso infatti si concentrano in unica persona tutti i poteri pur continuando a godere della responsabilità limitata e alcune norme tipiche delle società pluripersonali non troveranno applicazione soprattutto in assenza del collegio sindacale. Si pensi all’articolo 2475-ter, cod. civ. che disciplinando il conflitto di interesse dispone “1. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per proprio conto o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. 2. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione”. Il secondo comma non è applicabile in presenza di amministratore unico. Il primo comma, invece, legittima la richiesta di annullamento dei contratti, al ricorrere di determinate condizioni, da parte però della società. È evidente che questa norma, volta a tutela non solo della società ma indirettamente anche dei creditori, è completamente svuotata in presenza di amministratore unico e unico socio.
Azione di responsabilità
Dal tenore letterale dell’articolo 2476, cod. civ., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, si deduce che legittimati all’azione sono solo i soci della società. Pertanto
la predetta norma può essere applicata anche alle società unipersonali ma solo quando non vi è coincidenza tra socio unico e amministratore unico nel qual caso la stessa risulta ovviamente impossibile. A differenza delle Spa, l’azione di responsabilità nelle Srl non può essere esercitata dai terzi ai quali però la norma citata non pregiudica il diritto al risarcimento del danno.
Altri istituti non applicabili alle società unipersonali
Per completezza è doveroso precisare, anche se ovvio, che naturalmente la disciplina prevista dal codice civile sul recesso e l’esclusione del socio non risulta applicabile a questi tipi di società, ma è
opportuno prevederla nello statuto per non dover procedere a una sua modifica nel caso di costituzione della pluralità dei soci nel corso della vita della società.
Contratti tra Srl e unico socio
L’articolo 2478, comma 4, cod. civ., prescrive che sia i contratti della società con l’unico socio sia le operazioni compiute dalla società a favore dell’unico socio non sono opponibili ai creditori della società se non risultano:
– nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
– da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Queste formalità specifiche sono evidentemente richieste a tutela dei terzi al fine che rimanga una documentazione dell’attività compiuta in quanto l’unico socio potrebbe utilizzare la società per finalità proprie estranee all’oggetto sociale. Pertanto, ferma restando la validità di tali contratti nei confronti della società, la sanzione per la loro mancata pubblicità è stabilita nell’inopponibilità degli stessi nei confronti dei creditori della società (cioè come se per loro non esistessero). Resta fermo che la norma concerne l’opponibilità ai creditori della società e non ai terzi diversi dai creditori: si pensi al caso in cui un socio sopravvenuto eccepisca l’inefficacia di atti compiuti in precedenza dal socio unico.
Responsabilità del socio unico
La limitazione della responsabilità dell’unico socio ai conferimenti eseguiti, ovvero l’impermeabilità del suo personale patrimonio rispetto alle obbligazioni sociali, e di conseguenza il fatto che per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il proprio patrimonio, è fatta dipendere dalla legge (articolo 2462, comma 2, cod. civ.) all’effettuazione di taluni adempimenti. Pertanto si acquisisce, a differenza delle società pluripersonali, il beneficio della responsabilità limitata a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni in tema di conferimenti e di pubblicità presso il Registro Imprese. A norma dell’articolo 2462, comma 2, cod. civ. il socio unico di Srl, in caso di insolvenza della società, risponde illimitatamente quando ricorrano le seguenti situazioni:
– il capitale sociale non sia stato versato per intero in sede di conferimento oppure se non sia stato effettuato il versamento prescritto nei 90 giorni da quando la società da pluripersonale diventa unipersonale;
– fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta nel Registro Imprese come sopra descritto.
Considerando che data la tipologia della società il socio unico potrebbe facilmente utilizzare la società a proprio piacimento abusandone per il raggiungimento di fini extrasociali, le condizioni citate sono richieste sia per fini informativi del pubblico evidenziando nel Registro Imprese la condizione di unipersonalità della società e le sue generalità che per fini di cautela dei terzi creditori accertando che il capitale sia interamente versato e la società sia dotata di un capitale ritenuto sufficiente dal Legislatore per la concessione del beneficio della responsabilità limitata. È stato dibattuto in dottrina se per beneficiare della responsabilità limitata debbano ricorrere entrambe le condizioni contemporaneamente o se ne è sufficiente una sola affinché il socio non debba rispondere delle obbligazioni sociali. I sostenitori della presenza congiunta partono dall’assunto che nella vecchia normativa (ante riforma societaria) si evinceva chiaramente che, per conseguire la limitazione della responsabilità occorreva la presenza congiunta di tutti i presupposti indicati dalla legge, e pertanto non vi sarebbe ragione per il Legislatore di mutare il suo atteggiamento sul punto e quindi leggere la “o” che separa la prescrizione del versamento integrale del capitale sociale dalla prescrizione dell’onere pubblicitario come un “sia”. I sostenitori della alternanza delle condizioni sostengono invece che la norma, utilizzando appunto la disgiunzione “o”, consideri le condizioni come alternative con la conseguenza che è sufficiente il mancato verificarsi di una sola delle due condizioni per rendere il socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Altra questione è sorta in merito al momento temporale della responsabilità illimitata. In base alla norma, il socio unico risponde illimitatamente “quando” i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, cod. civ., o “fin quando” non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470, cod. civ.. Le ipotesi che si possono presentare sono allora 2:
– mancato versamento del capitale e mancata pubblicità nel qual caso il socio unico sarà illimitatamente responsabile;
– tardivo adempimento del versamento del capitale e della pubblicità.
Nel secondo caso parte della dottrina ha ritenuto che il tardivo versamento del capitale comportasse comunque la perdita della responsabilità limitata in modo equivalente all’omesso versamento; mentre la tardiva pubblicità faceva decadere il socio dal beneficio della responsabilità limitata solo per le obbligazioni sorte nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine e il deposito della prescritta dichiarazione, mentre il socio continuerebbe a godere della responsabilità limitata per le obbligazioni sorte dal momento dell’adempimento. L’equiparazione delle conseguenze tra tardivo e omesso versamento del capitale sembrano veramente eccessive anche perché la norma dispone che il socio è illimitatamente responsabile quando i versamenti non siano effettuati e dal momento che gli stessi, se pur in ritardo, vengono eseguiti, la condizione dovrebbe considerarsi assolta. Pertanto, sembra più giusto ritenere quanto sostiene altra parte di dottrina che afferma che il tardivo versamento del conferimento fa acquisire la responsabilità limitata, salva la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte “medio tempore”. Stessa dottrina sostiene che con il tardivo adempimento degli oneri pubblicitari viene recuperata l’integrale responsabilità limitata. Infine, per completezza si tenga presente che per le operazioni compiute in nome e per conto della società prima dell’iscrizione è solidalmente e illimitatamente responsabile anche il socio unico fondatore. La responsabilità illimitata dell’unico socio si aggiunge, comunque, in via sussidiaria a quella della società. Essa può essere fatta valere dai creditori sociali solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale o quando oggettivamente risulti l’insufficienza dello stesso. Nel caso di quota posseduta da coeredi gli stessi, in caso di violazioni che comportano la responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente e solidalmente tra loro per le obbligazioni societarie per le quali non trovi applicazione il beneficio della responsabilità limitata.
Socio Unico e fallimento della Srl
Si è posto l’interrogativo se in caso di fallimento della Srl con socio unico il fallimento si estenda anche a quest’ultimo nel caso questi non abbia adempiuto alle condizioni richieste per avere il beneficio della responsabilità limitata. Ai sensi dell’articolo 147, comma 1, L.F., la sentenza che dichiara il fallimento di una Snc, di una Sas o di una Sapa, produce il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Nulla dice in merito all’eventuale fallibilità in estensione del socio unico di Srl. Pertanto è da ritenere che nel silenzio tale soggetto sia escluso dalla fallibilità in particolare il socio unico illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell’articolo 2462, comma 2, cod. civ. relativamente alle Srl. Sul punto è concorde anche la giurisprudenza che si era pronunciata in tal senso anche prima della riforma del diritto societario. La sentenza della Corte di Cassazione n. 27013/2008 ha precisato in merito che l’articolo 147, comma 1, L.F. che già nella versione anteriore alla riforma della L.F. era destinato a regolare l’insolvenza delle società caratterizzate dalla illimitata responsabilità di tutti (Snc) o di alcuni soci (Sas), cosicché l’assoggettabilità al fallimento è correlata in via ordinaria al dato istituzionale e originario rappresentato dalla qualità di socio, indipendentemente dalla ricorrenza di ulteriori requisiti, in relazione a situazioni diverse, meramente eventuali e straordinarie. La riforma fallimentare, continua la sentenza, ha esplicitato tale concetto. Pertanto non sembra giusto includere nella disposizione la società di capitali con soci a responsabilità “eventualmente” illimitata, oltre alle società di persone, per le quali la responsabilità illimitata è conseguenza della natura del modello societario. Da quanto sopra, per l’estensione del fallimento occorre che:
– il socio sia illimitatamente responsabile;
– la società sia costituita nella forma delle società con soci a responsabilità illimitata in cui a rispondere delle obbligazioni sociali non è unicamente il patrimonio della società ma anche quello dei
singoli soci al di là dei conferimenti.
La sentenza citata lascia quindi comprendere che già prima della riforma il fallimento non si poteva estendere ai soci di Srl anche se illimitatamente responsabili, infatti il Legislatore ha scritto che “la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili” e non “la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili”. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29711/2009 ha precisato come tale situazione sia stata espressamente riconosciuta dal testo del nuovo articolo 147, R.D. 267/1942 (come sostituito dall’articolo 131, D.Lgs. 5/2006) fugando così ogni dubbio in merito.
Problema fiscale relativo alle società con un unico socio che è anche amministratore
Tralasciando la deducibilità o meno del compenso e dei rimborsi spese spettanti all’amministratore dal reddito della società, vi è un altro aspetto particolare da considerare. Spesso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, a seguito di un accertamento nei confronti della società, estendono il recupero anche ai soci quando si è in presenza di Srl a ristretta base societaria; le cosiddette società familiari dove appunto i soci e gli amministratori sono uniti da stretti legami. Questo con il presupposto che se la società ha evaso è possibile che l’evasione sia stata divisa tra i soci in quanto anche amministratori e legati da vincoli di parentela. Lo stretto legame fa sì, quindi, che si possa legittimamente presumere (presunzione grave precisa e concordante) la divisione tra gli stessi dell’evasione effettuata producendo un reddito non dichiarato in capo ai soci. Gran parte della giurisprudenza ha accolto favorevolmente la tesi dell’Agenzia delle entrate. È evidente che questo rischio è maggiore, se non certo, in caso di accertamento alla società con un unico socio anche amministratore. Essendo quest’ultimo che gestisce la società e che è anche socio appare scontato che il maggior reddito definitivamente accertato alla società sia andato nelle “tasche” del socio. Ad avviso di chi scrive, questo è un elemento importante da considerare nella scelta di questa forma societaria.
Da quanto sopra esposto la forma di Srl con un unico socio non fornisce ai terzi le medesime garanzie di trasparenza offerte dalle società pluripersonali soprattutto poi quando il socio unico è anche amministratore unico e non vi è un organo di controllo. In questo caso, infatti, si concentra in un’unica persona tutto il potere e quando non vi sia nemmeno la presenza del collegio sindacale nessuno esercita un controllo sull’operato degli organi sociali. L’amministratore anche socio può agire quindi indisturbato sia nelle veste di assemblea che di amministratore. Per questo è molto importante che il terzo che intraprende rapporti con questi tipi di società cerchi di conoscere molto bene gli avvenimenti aziendali. Allo stesso tempo questo modello societario rappresenta
uno strumento che consente di gestire un’azienda come se fosse una ditta individuale con il vantaggio della responsabilità limitata tipico delle società di capitali.