L’assegno divorzile è quel contributo economico che l’ex coniuge è obbligato a corrispondere a favore dell’altro coniuge quando questo non dispone dei mezzi adeguati ovvero si trova in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Al fine di quantificare il quantum del contributo il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.
La funzione dell’assegno divorzile è quella di riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.
Il diritto a ricevere l’assegno di divorzio tuttavia può essere revocato per diverse cause, tra le quali troviamo il passaggio a nuove nozze da parte del beneficiario del contributo economico. L’art.5 comma 10 della legge sul divorzio, infatti, dispone la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze in quanto quest’ultimo acquisisce il diritto all’assistenza economica nei confronti del nuovo coniuge.
Alla luce della suddetta disposizione ci si è quindi chiesti se anche l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del beneficiario con una persona terza, è in automatico causa di revoca del diritto a percepire l’assegno divorzile.
A seguito di un forte e lungo dibattito a livello giurisprudenziale, l’orientamento maggioritario ha stabilito l’automatica cessazione del diritto alla corresponsione del contributo economico poiché l’instaurazione della nuova convivenza ha come conseguenza l’estinzione della responsabilità post matrimoniale in quanto, anche se di fatto, si viene a creare una nuova famiglia.
L’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni pertanto sancisce l’automatica estinzione del diritto a ricevere l’assegno divorzile non solo in capo al coniuge beneficiario che contragga nuove nozze ma anche in capo al beneficiario che instauri una nuova convivenza.
Recentemente però, la Sezione I Civile della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 28995/2020 ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite chiedendo di stabilire se “instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorziale si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento.”.
La Sezione I della Corte nell’ordinanza interlocutoria, infatti, evidenzia come l’orientamento maggioritario che determina l’automatica ed immediata cessazione del diritto all’assegno divorzile in caso di nuova convivenza del coniuge beneficiario, senza alcuna valutazione del caso concreto da parte del giudice, si trovi in contrasto con il dettato normativo in quanto l’automatismo sancito dall’articolo 5 comma 10 della legge divorzile dovrebbe essere applicato solo nel caso delle nuove nozze.
Secondo i Giudici della I Sezione tale automatismo si trova in netto contrasto con i principi di auto-responsabilità, perequativi e compensativi su cui si basa l’assegnazione del diritto al contributo economico. Il beneficiario è, infatti titolare del diritto all’assegno divorzile non solo in quanto soggetto economicamente più debole ma anche per quanto dallo stesso fatto e sacrificato nell’interesse dell’altro coniuge e della famiglia. L’automatismo applicato alla nuova convivenza andrebbe pertanto a sacrificare i criteri di determinazione dell’assegno divorzile.
Secondo la Corte il principio di autoresponsabilità non può escludere il diritto all’assegno divorzile e anzi deve essere interpretato secondo “una differente declinazione più vicina alle ragioni della concreta fattispecie ed in cui si combinano la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni, in quanto, entrambi, esito di consapevoli ed autonome scelte della persona.”.
In conclusione, secondo la Corte, il suddetto automatismo dovrebbe essere escluso in caso di instaurazione di una nuova convivenza, in quanto si può ritenere che il diritto all’assegno divorzile possa permanere nella sua natura compensativa lasciando al giudice di merito l’onere di accertare, nel singolo caso concreto, l’esistenza di ragioni per un’eventuale rimodulazione del contributo economico qualora la nuova convivenza si rilevi migliorativa delle condizioni economiche-patrimoniali del beneficiario.
La revoca dell’assegno divorzile non deve quindi essere automatica ma dovrebbe essere mediata e contenuta alla valutazione nel singolo caso dei caratteri della nuova famiglia di fatto anche in ragione della solidarietà che si realizza tra le parti di quest’ultima.
Per chiarire definitivamente la questione restiamo quindi in attesa della parola delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.